Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Rimborso IVA a soggetti extracomunitari).
1. All'articolo 74-ter, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti.
3. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.