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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.57.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
1.57.(nuova formulazione)
approvato

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente
: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi»;
   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;
   c) al comma 5, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi,».
   d) il comma 7 è così sostituito: «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.»

  Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

I Relatori
1.57.
approvato

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ad enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della realizzazione di tali interventi»;
   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite con le seguenti «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;
   c) al comma 5, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi gli enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,».
   d) il comma 7 è così sostituito: «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.»

  Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I Relatori
1.57.

  All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ad enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della realizzazione di tali interventi»;
   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole; «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite con le seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;
   c) al comma 5 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi gli enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,».
   d) il comma 7 è così sostituito: «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17».

  Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Le Relatrici
1.57.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ad enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della realizzazione di tali interventi»;
   b) al comma 2, ultimo periodo, le parole; «all'articolo 40, comma 9» sono sostituite con le seguenti: «agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9»;
   c) al comma 5 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi gli enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,».
   d) il comma 7 è così sostituito: «7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17».

  Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Le Relatrici