Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, eventualmente non utilizzato nell'anno corrispondente, è riutilizzato per le stesse finalità nell'anno successivo.