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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.38.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
1.38.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito di imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, per le medesime finalità anche ai soggetti giuridici privati ai quali sia stata affidata in concessione la gestione di beni culturali ai sensi dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  Conseguentemente,
   all'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La concessione può riferirsi anche alla gestione integrale di uno o più beni. In tali casi essa non può essere inferiore a 20 anni. Nell'atto di concessione sono definiti, tra l'altro, gli oneri concessori, tali da assicurare un'adeguata redditività all'amministrazione concedente, i contenuti del progetto di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché le modalità di esercizio dei poteri di proposta, impulso e controllo spettanti al titolare dell'attività, al fine di assicurarne la rispondenza agli obiettivi definiti ai sensi del comma 4.