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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.11.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
1.11.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta percento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.