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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.04.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
1.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Promozione di eventi culturali).

  1. Almeno una volta al mese è disposta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l'apertura notturna o diurna gratuita, su tutto il territorio nazionale, di musei, biblioteche, aree e parchi archeologici e complessi monumentali.
  2. L'organizzazione e la realizzazione di tali iniziative ed eventi possono essere finanziate anche attraverso erogazioni liberali, alle quali, in quanto finalizzate alla promozione di attività e beni di natura culturale, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro, con proprio decreto, adotta le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne dello stato di previsione.