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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
1.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Raccolta di fondi relativa al progetto «Adotta un monumento»).

  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Mibact), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri, con proprio decreto stabilisce ed elabora una piattaforma di crowdfunding verticale espressamente dedicata al progetto denominato «Adotta un monumento».
  2. Il Mibact provvede a effettuare un censimento, su scala regionale, dei beni architettonici vincolati e delle cose che risultano oggetto di specifiche disposizioni di tutela, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale censimento si compone di un elenco – messo a disposizione e consultabile on-line sul portale del Mibact – volto in particolare a individuare una serie di beni culturali che necessitano di interventi di restauro, conservazione, tutela e valorizzazione.
  3. Singoli cittadini o comunità – sia residenti sul territorio nazionale sia all'estero – nonché enti o società, interessati alla tutela di uno o più beni presenti sul territorio, aderiscono al progetto «adottando» il monumento mediante erogazioni liberali in denaro finalizzate al recupero e alla valorizzazione del bene.
  4. Fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le seguenti modalità di attuazione del presente articolo:
   a) l'accoglimento da parte del Mibact, con adeguate misure di pubblicità e trasparenza, delle eventuali proposte di adozione ricevute su beni o monumenti che sono rese note in modo dettagliato, nonché l'entità delle elargizioni ricevute e finalizzate al singolo bene;
   b) le modalità per la concessione del credito d'imposta a sostegno del patrimonio culturale di cui al presente articolo.