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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.19. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
5.19.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il trattamento economico del soprintendente non può superare il limite massimo retributivo previsto dal comma 4 e si compone di una parte fissa, che non può essere superiore a 120 mila euro lordi e una parte variabile basata su parametri oggettivi di qualità della produzione e raggiungimento di obiettivi. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, individua apposite linee guida alle quali le fondazioni devono attenersi.