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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.109. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
4.109.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, come rinominato dal presente decreto, è inserito il seguente:

  «1-quater. Qualora i comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero procedano a spostamenti o a soppressioni di posteggi ai sensi dei commi precedenti e siano create apposite aree o strutture commerciali di servizio all'interno o nelle vicinanze delle aree di pregio interessate dagli spostamenti o soppressioni, parte di esse devono essere riservate agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o di revoca, anche mediante la formazione di raggruppamenti di imprese composti dagli operatori stessi. In tal caso il comune o l'ente territoriale del Ministero possono subordinare la concessione dell'area o delle strutture al pagamento, da parte degli operatori o dei raggruppamenti di imprese ammessi, di una somma non superiore al quindici per cento del ricavo annuo da destinare ad interventi per la riqualificazione del sito monumentale o per la creazione di servizi gratuiti per i turisti».