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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.108. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
4.108.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, come rinominato dal presente decreto, sono inseriti i seguenti:
  «1-quater. Qualora i comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero procedano a spostamenti o soppressioni di posteggi ai sensi dei commi precedenti e vengano create apposite aree o strutture commerciali di servizio all'interno o nelle vicinanze delle aree di pregio interessate dagli spostamenti o soppressioni, parte di esse devono essere riservate agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o di revoca, anche mediante la formazione di raggruppamenti di imprese composti dagli operatori stessi. In tal caso, il comune o l'ente territoriale del Ministero possono subordinare la concessione dell'area o delle strutture al pagamento da parte degli operatori o dei raggruppamenti di imprese ammessi di una somma non superiore al quindici per cento del ricavo annuo da destinare ad interventi per la riqualificazione del sito monumentale o per la creazione di servizi gratuiti per i turisti.
  1-quinquies. Nelle zone in cui siano previsti spostamenti o soppressioni di posteggi ai sensi dei commi precedenti, i comuni, anche su proposta degli operatori interessati attraverso le proprie associazioni di categoria o raggruppamenti di imprese formate dagli operatori stessi, ai fini della riduzione o dell'accorpamento dei posteggi, possono autorizzare la realizzazione di strutture alternative di vendita, anche fisse, da integrarsi nel sito di interesse culturale o monumentale e da concedersi agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o soppressione».