Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: relativa ai servizi nel mercato interno. aggiungere le seguenti: Devono tuttavia essere salvaguardate e tutelate, e non possono essere oggetto di soppressione, le attività storiche, folcloristiche o tradizionali situate nelle aree di pregio il cui svolgimento sia storicamente presente in tali aree da almeno cinquanta anni, sia come settore merceologico che come strutture di vendita.