stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.100. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
4.100.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:
   «1-quater. È sempre disposto l'immediato sequestro delle merci usurpative o contraffatte o per le quali il venditore non abbia la relativa licenza di vendita o concessione valida, poste in commercio nelle aree di cui al comma 1-ter. Il relativo inventario è eseguito mediante adeguata rilevazione fotografica. Le autorità competenti assicurano un costante presidio delle aree ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.»