Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo, il cui affidamento a terzi del servizio di biglietteria sia in regime di proroga da più di un anno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, provvedono a gestire in forma diretta il servizio di biglietteria. Nel caso di inadempienza del termine di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo interviene in via sostitutiva, anche rimuovendo l'amministratore unico di cui al terzo periodo.