Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'acquisto per donazione da parte di persone fisiche o giuridiche a favore di musei d'arte contemporanea pubblici, a gestione statale, comunale, provinciale e/o regionale, di opere d'arte contemporanea rientranti in un periodo temporale inferiore ai 50 anni e per importi non superiori ai 200.000 euro, si applica il medesimo credito di imposta di cui al comma 1, con le modalità di cui al presente articolo.