Al comma 1, alinea, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo, aggiungere le seguenti: ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.