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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2014  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura). – 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura come definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
   a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
   b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  2. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.
  3. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 30 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 4, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  7. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.
  8. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17 nonché, nel limite massimo di 50 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016, attraverso quota parte delle maggiori entrati derivanti dall'attuazione del comma 9.
  9. All'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 9 è sostituito dal seguente:
   «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
    a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
    b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
     1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
     2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
     3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».