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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.7. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/07/2014  [ apri ]
11.7.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. I cittadini dell'Unione europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico-artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio».