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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.68. in Assemblea riferita al C. 2426-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/07/2014  [ apri ]
10.68.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Alle strutture ricettive che fruiscono del credito di imposta di cui al comma 1, è altresì riconosciuto un credito di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il credito di imposta, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i due successivi ed è calcolato nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti di arredo.