stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.7. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/05/2014  [ apri ]
8.7.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino alla data del riscatto e a decorrere dalla data in cui venga fatta formale richiesta di riscatto, il conduttore può imputare una parte non superiore al 30 per cento dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sul redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni.