stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.19. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/05/2014  [ apri ]
10.19.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:
  7-bis. I Comuni, anche in accordo con i privati, possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, degli ampi ambiti di quartiere caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.
  7-ter. Per rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi che riguardi sia edifici pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi idrici, di quelli energetici certificata da Attestato di prestazione energetica, ai sensi della legge 90/2013 e con obiettivi prestazionali di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge, di integrazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e calore, di consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e di realizzare la bonifica, la riqualificazione naturalistica e la riduzione delle aree impermeabili, e di organizzazione e gestione efficiente della raccolta differenziata dei rifiuti, e di una mobilità all'interno dei quartieri incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico.