Al comma 2 sostituire le parole: è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59.73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. con le seguenti: è incrementato annualmente di 100 milioni di euro fino all'anno 2020 compreso.
Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 1, 3 con le seguenti: dell'articolo 3;
b) dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari ad euro 100.000.000 per ogni anno a partire dal 2014 e fino al 2020 compreso, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.