Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale).
1. Dopo il primo periodo del comma 1-ter dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, tu. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserito il seguente: «La detrazione di cui al primo periodo è ammessa per tutti i lavori di costruzione e di completamento comunque eseguiti entro il periodo di validità del permesso di costruire».
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, alle disposizioni del secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica ti. 917 del 1986, introdotto dal comma I del presente articolo.».