Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).
1. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.