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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2373

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/05/2014  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Censimento degli immobili).

  1. Al fine di procedere ad una migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.
  2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.
  3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo.
  4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per una quota da definire nell'ambito dei medesimi programmi, è possibile prevedere la partecipazione di cooperative di autorecupero formate da cittadini, residenti nel comune o nella regione nel cui territorio insiste l'immobile da recuperare, che non siano proprietari di altro immobile o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Daga FedericaBusto MirkoDe Rosa Massimo FeliceMannino ClaudiaMicillo SalvatoreSegoni SamueleTerzoni PatriziaZolezzi AlbertoAgostinelli DonatellaAlberti FerdinandoArtini MassimoBaldassarre MarcoBarbanti SebastianoBaroni Massimo EnricoBasilio TatianaBattelli SergioBechis EleonoraBenedetti SilviaBernini MassimilianoBernini PaoloBianchi NicolaBonafede AlfonsoBrescia GiuseppeBrugnerotto MarcoBusinarolo FrancescaCancelleri Azzurra Pia MariaCariello FrancescoCarinelli PaolaCaso VincenzoCastelli LauraCecconi AndreaChimienti SilviaCiprini TizianaColletti AndreaColonnese VegaCominardi ClaudioCorda EmanuelaCozzolino EmanueleCrippa DavideCurrò TommasoDa Villa MarcoDadone FabianaDall'Osso MatteoD'Ambrosio GiuseppeDe Lorenzis DiegoDel Grosso DanieleDella Valle IvanDell'Orco MicheleDi Battista AlessandroDi Benedetto ChiaraDi Maio LuigiDi Stefano ManlioDi Vita GiuliaDieni FedericaD'Incà FedericoD'Uva FrancescoFantinati MattiaFerraresi VittorioFico RobertoFraccaro RiccardoFrusone LucaGagnarli ChiaraGallinella FilippoGallo LuigiGiordano SilviaGrande MartaGrillo GiuliaIannuzzi CristianL'Abbate GiuseppeLiuzzi MirellaLombardi RobertaLorefice MarialuciaLupo LoredanaMantero MatteoMarzana MariaMucci MaraNesci DalilaNuti RiccardoParentela PaoloPesco DanielePetraroli CosimoPinna PaolaPisano GirolamoProdani ArisRizzetto WalterRizzo GianlucaRomano Paolo NicolòRostellato GessicaRuocco CarlaSarti GiuliaScagliusi EmanueleSibilia CarloSorial Girgis GiorgioSpadoni Maria EderaSpessotto AriannaTofalo AngeloToninelli DaniloTripiedi DavideTurco TancrediVacca GianlucaValente SimoneVallascas AndreaVignaroli StefanoVillarosa Alessio Mattia