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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.68. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2365

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
1.68.(nuova formulazione)
approvato

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni della Provincia di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1.68.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni della Provincia di Modena, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, colpiti da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.