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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.26. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2365

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2014  [ apri ]
1.26.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI), definisce i criteri e le modalità attuativi del presente provvedimento.