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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.07. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2365

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2014  [ apri ]
1.07.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

  1. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014, euro 25.000.000 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000 per l'anno 2016.»