Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Utilizzo economie per interventi connessi ad interventi calamitosi).
1. Le economie accertate sui bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall'attuazione di piani di interventi urgenti connessi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzati dalle Regioni per assicurare il rapido avvio degli interventi urgenti connessi ad altri eventi calamitosi per i quali è dichiarato e vigente lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge e possono essere trasferite nelle contabilità speciali in essere, qualora istituite in attuazione delle ordinanze adottate ai sensi del richiamato articolo 5 per fronteggiare i predetti eventi calamitosi.