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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.104. in Assemblea riferita al C. 2365-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/06/2014  [ apri ]
1.104.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche da parte del Presidente della regione Veneto, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonché dagli eventi alluvionali del 28 e 29 aprile 2014, che hanno interessato la provincia di Padova, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nel limite di 100 milioni di euro, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.