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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in Assemblea riferita al C. 2365-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/06/2014  [ apri ]
1.100.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e le avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
il Commissario provvede con le seguenti: i Commissari provvedono;
   al comma 3, sostituire le parole da: Il Commissario delegato fino a: della regione Emilia-Romagna con le seguenti: I Commissari delegati, per gli interventi di cui al comma 1, possono avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalle avversità atmosferiche verificatesi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché delle amministrazioni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.;
   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al presente articolo;
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I presidenti delle regioni Lombardia e Veneto applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, ciascuno con riferimento ai danni subiti nel territorio di competenza, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza dell'11 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014, nonché delle ulteriori avversità atmosferiche verificatesi entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposita delibera del CIPE, nel limite di 200 milioni di euro da ripartire tra le due regioni sulla base della stima dei danni subiti, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per il periodo di programmazione 2014-2020, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in coerenza con le relative finalità. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

  sostituire la rubrica con la seguente: Interventi urgenti dei Commissari per la ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali.