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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2017  [ apri ]
4.2.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
   «1-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà.
  1-ter. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione al Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.
  1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale del capoluogo della regione, entro 48 ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali».