Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.