All'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei dieci anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero, non possono essere candidati per le elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».