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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.16. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
4.16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
   a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;
   b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo».

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: Entrata in vigore.