Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è sostituito dal seguente:
«Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera e per il Senato, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o in componente in seno al gruppo misto, anche con altri gruppi politici, in almeno una delle due Camere al 1o gennaio 2017.».