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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.21. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
3.21.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge n. 38 del 2001, sui territori legalmente zonizzati come trilingui o quadrilingui, ciò non potrà pregiudicare la locale minoranza linguistica germanofona, che andrà preferita, in quanto meno numerosa; nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è istituito un collegio per ciascuno dei gruppi linguistici legalmente riconosciuti dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1963, come attuato dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223; il collegio è uninominale per i germanofoni e gli slovenofoni e plurinominale per i friulanofoni, salvo un ulteriore quarto collegio plurinominale per le parti del capoluogo regionale e degli altri comuni confinanti che non risultano legalmente zonizzate in favore della minoranza slovena; il seggio del collegio uninominale germanofono viene scorporato da quelli ordinariamente spettanti al collegio plurinominale friulanofono, mentre il seggio del collegio uninominale slovenofono viene scorporato da quelli ordinariamente spettanti al collegio plurinominale triestino.