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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.13. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
3.13.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto e la più alta partecipazione alla vita democratica del Paese, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, è delegato ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per consentire l'esercizio del diritto di voto in luoghi diversi da quello di residenza, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere, per i cittadini che per motivi di studio, salute o lavoro si trovino in un comune non appartenente alla propria regione di residenza, la facoltà di esercitare su richiesta il diritto di voto in una sezione elettorale diversa da quella nella quale si è iscritti nel proprio comune di residenza con una procedura capace di assicurare la segretezza del voto e il rapporto col territorio di residenza;
   b) disciplinare la procedura di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, per le elezioni europee e i referendum, attivabile su richiesta da parte del cittadino fino a trenta giorni prima della data della consultazione;
   c) nel caso di elezioni politiche ed europee, individuare il luogo dell'esercizio del diritto di voto di questa categoria di cittadini presso la Prefettura del capoluogo di provincia all'interno della quale si trova il cittadino per motivi di studio, salute o lavoro;
   d) nel caso di elezioni politiche ed europee, definire termini temporali per l'esercizio del diritto di voto anticipati rispetto alla consultazione elettorale di modo che le schede elettorali di questa categoria di cittadini possano essere depositate presso la rispettiva sezione elettorale del comune di residenza entro un'ora dall'insediamento dei seggi;
   e) nel caso di referendum, prevedere che l'esercizio del diritto di voto avvenga nelle date fissate per la consultazione referendaria direttamente presso apposite sezioni elettorali del comune in cui il cittadino che ne ha fatto richiesta lavora, studia o è in cura;
   f) individuare le più opportune modalità di comunicazione e coordinamento tra le singole Prefetture e i comuni e, nel caso di referendum, tra i comuni stessi ai fini della verifica dell'iscrizione alla lista elettorale e della registrazione del voto.

  9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere entro il trentesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di esso siano espressi, entro venticinque giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.