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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.010. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
3.010.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Norme in materia di espressione del voto in comune diverso dal luogo di residenza).

  1. Dopo l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Sono ammessi a votare nel comune dove si trovano gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Essi dichiarano al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, la volontà di esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati:
   1) copia di un documento di riconoscimento valido;
   2) la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio;
   3) dichiarazione espressa che testimonia la consapevolezza di eleggere un candidato non appartenente al collegio uninominale e plurinominale al cui interno è compreso il comune di residenza;
   4) copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

  2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
  3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
  4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.