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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per l'abolizione della tessera elettorale).

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato all'adozione di un decreto legislativo per disciplinare le modalità di voto per attuare il superamento dell'attuale tessera elettorale e garantire l'esercizio del diritto di voto sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire per ogni cittadino la possibilità di esercitare il proprio voto previa esibizione della sola carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
   b) prevedere l'apposizione della firma dell'elettore in apposita colonna presente nella lista elettorale accanto alla firma dello scrutatore, a garanzia dell'avvenuto esercizio di voto; e nei casi di voto assistito, prevedere le modalità per l'apposizione della firma della persona con funzioni di accompagnatore, in apposita colonna;
   c) definire le modalità di comunicazione agli elettori della sezione elettorale dove esercitare il diritto di voto, all'atto dell'iscrizione anagrafica e in caso di variazione di indirizzo, con prevalenza della modalità digitale, e in particolare se l'elettore ha fornito un domicilio digitale, previsione dell'invio del documento esclusivamente in formato digitale;

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 è abrogato.