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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.87. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.87.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente,»;
   c) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.