Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte della scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto.