Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
1. Al comma 7 capoverso « Art. 16», sopprimere la lettera d);
2. Al comma 7, sostituire il capoverso «Art. 16-bis», con il seguente:
Art. 16-bis. – L'Ufficio elettorale regionale:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. »;
3. Al comma 8, capoverso «Art. 17» sostituire le parole: dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima con le seguenti: ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b);
4. Al comma 10, lettera e), sopprimere il capoverso «1-ter».