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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.42. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
2.42.

  Al comma 3, lettera c), capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
   b) al comma 6, capoverso Art. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto, come da scheda riportata in allegato;
   c) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
   d) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:

ALLEGATO
(articolo 2, comma 5)

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