Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali»;
b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
2. La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale è quella stessa utilizzata per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali. Ogni elettore dispone di:
1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale;
2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
3. Sulla scheda è riportato il nome del candidato nel collegio uninominale e i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegata, corredati dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.
Conseguentemente:
1. Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
3-bis. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, il nome e il cognome di quest'ultimo è posto al centro del primo rettangolo. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è stabilito l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste e dei candidati nel collegio plurinominale, anche non collegata al candidato nel collegio uninominale prescelto tracciando un segno sul simbolo della lista o sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato.
2. Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche.
3. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, senza tracciare un segno su un contrassegno di lista, si intende che abbia votato per il solo candidato del collegio uninominale.
4. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale, traccia un segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.
5. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale traccia due o più segni di voto su diversi contrassegni di lista, collegati o meno allo stesso candidato nel collegio uninominale, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.