Al comma 6, sostituire il capoverso Art. 14 con il seguente:Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo.
Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera.
Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:
Art. 2.
(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'attribuzione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita in collegi plurinominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di 170 seggi complessivi alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi.
2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
2-ter. Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50 collegi plurinominali».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per l'espressione del voto da parte di ogni elettore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal Primo presidente».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al primo periodo è ridotto alla metà»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le modalità di composizione delle liste dei candidati si osservano le norme di cui all'articolo 18-bis, commi 3 e 3-bis, e all'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il limite di dieci collegi plurinominali previsto dal citato articolo 19 è ridotto a cinque collegi plurinominali»;
c) al comma 5, le parole: «18-bis, 19,» sono soppresse.
5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «, unitamente ai nomi e cognomi dei relativi candidati,»;
b) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e il nome e cognome dei relativi candidati»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le schede di votazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
6. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale»;
b) al comma 4, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostitute dalle seguenti: «del collegio plurinominale».
7. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Per l'espressione del voto si applicano gli articoli 58, secondo comma, 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
8. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente titolo:
«Titolo IV-bis.
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE
Art. 14-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
2) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio plurinominale; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
3) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa; determina altresì la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste data dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste che la compongono;
4) determina il totale dei voti validi della circoscrizione regionale; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
5) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché, nell'ambito delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
6) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo, come secondo e come terzo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
7) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
8) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di cui al numero 3), nonché, il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 4), nonché l'elenco delle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 5)».
9. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio centrale nazionale».
10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole circoscrizioni regionali dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Determina poi il totale nazionale dei voti validi, dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi del primo periodo;
2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;
3) individua quindi la coalizione di liste o lista singola non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; nelle determinazioni di cui ai numeri 1) e 2), nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
4) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e liste singole non collegate comprese nell'elenco comunicato dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. Include nell'elenco anche le singole liste non collegate che, pur non avendo conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, hanno conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale. A tale fine divide il totale regionale di tali coalizioni di liste e liste singole non collegate per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste o lista singola dalla somma dei seggi a essa assegnati in ciascuna regione;
5) verifica se la coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 3), abbia conseguito un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale nazionale comprende il numero di seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ovvero nei collegi uninominali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando i relativi candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno presentato dalla lista singola o da una delle liste appartenenti alla coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
6) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, ovvero, qualora non si siano verificate le condizioni di cui al numero 7), conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi del numero 4) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle coalizioni di liste e liste singole in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio centrale nazionale e procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto e quindi alla loro attribuzione nei collegi plurinominali della regione, ai sensi dell'articolo 16-bis;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento dei voti validi. Nella determinazione del numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, si applica quanto disposto dal secondo periodo del numero 5). L'Ufficio procede all'assegnazione del numero aggiuntivo di seggi solo alle condizioni ulteriori che le elezioni delle due Camere si tengano contestualmente e che nell'elezione del Senato della Repubblica l'eventuale numero aggiuntivo di seggi non spetti ad una coalizione di liste o lista singola diversa da quella di cui al numero 3), come da comunicazione dell'Ufficio centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati. Verificandosi tali condizioni, l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
8) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Se in una o più regioni non è presente la coalizione di liste o lista singola di cui al citato numero 5) o se essa non è compresa nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4), secondo periodo, l'Ufficio esclude tali regioni dal calcolo e sottrae da questo il numero dei seggi ad esse assegnati dal citato decreto di cui all'articolo 1. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione cui è assegnato il maggior numero di seggi. Se due o più regioni presentano ancora il medesimo risultato, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore relativo alla regione nella quale la coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi del numero 7). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi del numero 7), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono, decimo e undicesimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 2, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5).
2. Al termine delle operazioni l'Ufficio centrale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, numeri 4) e 6), ovvero del medesimo comma 1, numeri 7) e 8).
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
11. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
1) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), i seggi aggiuntivi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'Ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4), secondo periodo. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il nuovo quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
2) procede poi al riparto dei seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste, come determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 4) e 6), ovvero ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), e del numero 1) del presente comma, tra le liste ammesse al riparto che compongono la coalizione medesima. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
2. L'Ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste come segue:
1) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato il numero aggiuntivo di seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale regionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale regionale di tutte le liste di minoranza, entrambe di seguito denominate «gruppo di liste». Per determinare ciascuno dei quozienti divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora i seggi sono stati assegnati alle liste senza attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), il quoziente elettorale regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
2) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato il numero aggiuntivo di seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista o alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente già determinato ai sensi del numero 1). In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione ai sensi del comma 1, numero 2). In caso di esito negativo dell'accertamento, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggiore numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), l'Ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente elettorale regionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
12. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-bis, il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
2. Al fine della proclamazione dei candidati capilista, l'Ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco di tutti i candidati eletti come capilista, le cifre elettorali di collegio delle relative liste e il totale dei voti validi di ciascun collegio. L'Ufficio centrale nazionale individua, per ciascun candidato capolista che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di tali collegi il rapporto tra la cifra elettorale di collegio della relativa lista e il numero totale di voti validi del collegio medesimo risulti minore e ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali che procedono alle proclamazioni dei candidati capilista in tali collegi.
3. Al fine della proclamazione dei candidati non capilista, l'Ufficio elettorale regionale individua, per ciascun candidato che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di essi il rapporto tra la cifra individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio sia maggiore e procede alla proclamazione in tale collegio.
4. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista nei collegi plurinominali della regione nei quali la stessa lista abbia la maggiore parte decimale dei quozienti non utilizzata per l'attribuzione di seggi, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
5. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la maggior parte decimale del quoziente non già utilizzata per l'attribuzione di seggi, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Alla proclamazione di tali candidati si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3».
13. L'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
14. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale o della stessa regione, ai sensi dell'articolo 17».
15. Al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «e di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».
Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 50 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;
b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e storico-culturale, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;
d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotto dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato di norma per accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; il parere deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema, scaduto il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione recante un'adeguata motivazione.
4. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati dalla tabella A allegata alla presente legge.
TABELLA A
(Articolo 3, comma 4)
COLLEGI PLURINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi plurinominali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi plurinominali.
Regione Piemonte
1) Piemonte - 01 e Piemonte - 02;
2) Piemonte - 03 e Piemonte - 06;
3) Piemonte - 04 e Piemonte - 05;
4) Piemonte - 07 e Piemonte - 08.
Regione Lombardia
5) Lombardia - 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia - 06;
6) Lombardia - 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia - 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia - 06;
7) Lombardia - 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia - 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia - 01;
8) Lombardia - 03 e Lombardia - 09;
9) Lombardia - 04 e Lombardia - 14;
10) Lombardia - 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia - 08;
11) Lombardia - 11 e Lombardia - 12;
12) Lombardia - 15 e Lombardia - 16;
13) Lombardia - 13 e Lombardia - 17.
Regione Veneto
14) Veneto - 01 e Veneto - 03;
15) Veneto - 02 e Veneto - 06;
16) Veneto - 04 e Veneto - 05;
17) Veneto - 07 e Veneto - 08.
Regione Friuli Venezia Giulia
18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale.
Regione Liguria
19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale.
Regione Emilia-Romagna
20) Emilia-Romagna - 01 e Emilia-Romagna - 02;
21) Emilia-Romagna - 03 e Emilia-Romagna - 04;
22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna - 06;
23) Emilia-Romagna - 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna - 06.
Regione Toscana
24) Toscana - 01 e Toscana - 02;
25) Toscana - 03 e Toscana - 04;
26) Toscana - 05 e Toscana - 06.
Regione Umbria
27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale.
Regione Marche
28) La regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale
Regione Lazio
29) Lazio - 01 e Lazio - 02;
30) Lazio - 03 e Lazio - 04;
31) Lazio - 05, Lazio - 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno;
32) Lazio - 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio - 08 e Lazio - 09.
Regione Abruzzo
33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio plurinominale.
Regione Molise.
34) La regione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale.
Regione Campania.
35) Campania - 01 e Campania - 02;
36) Campania - 03 e Campania - 04;
37) Campania - 06 e Campania - 07;
38) Campania - 05 e Campania - 08;
39) Campania - 09 e Campania - 10.
Regione Puglia
40) Puglia - 01, Puglia - 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge;
41) Puglia - 03, Puglia - 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia - 05;
42) Puglia - 06 e Puglia - 07.
Regione Basilicata
43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio plurinominale.
Regione Calabria
44) Calabria - 01 e comuni della provincia di Crotone di Calabria - 02;
45) Calabria - 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria - 02.
Regione Sicilia
46) Sicilia - 01 e Sicilia - 03;
47) Sicilia - 02, Sicilia - 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia - 06;
48) Sicilia - 04, Sicilia - 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia - 06;
49) Sicilia - 08 e Sicilia - 09.
Regione Sardegna
50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale.
La regione Trentino Alto-Adige è costituita in sei collegi uninominali.
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.