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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.108. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.108.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.