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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.100. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2017  [ apri ]
2.100.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 16-bis, procede distintamente per ciascuna lista all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale circoscrizionale di ciascuna lista dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di ciascuna lista per il numero di seggi assegnati a ciascuna lista in quella circoscrizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascun collegio plurinominale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella sua cifra elettorale di collegio plurinominale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati nei collegi in cui le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, dove abbiano avuto la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di cifra elettorale di collegio si procede a sorteggio.
  2. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e di cui agli articoli 16 e 16-bis comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un rappresentante in ogni collegio plurinominale, in ciascuno dei collegi per i quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato primo nella lista che nel collegio interessato ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero di rappresentanti da eleggersi per quella lista, A tal fine il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale nel collegio plurinominale con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'assegnazione. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio plurinominale non ha titolo all'elezione in quella circoscrizione, le disposizioni del presente comma si applicano alla lista del medesimo collegio plurinominale che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.».