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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
2.06.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni primarie).

  1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.
  2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.
  3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.
  4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.
  5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.
  6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
  7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.
  8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.
  9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.
  10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 8 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.
  11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
  12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.
  13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 11 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.
  14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.
  15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.
  16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.
  17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 16, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica della stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13.