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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.96. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.96.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, primo periodo sopprimere le parole: e le coalizioni di liste.

  Conseguentemente:
   al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 3, secondo periodo sopprimere le parole:
e alle coalizioni di liste;
   al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 2, 3 e 5;
   al comma 7, capoverso «Art. 14-
bis», comma 4, sostituire le parole: ai commi 1, 2 e 3, con le parole: al comma precedente;
   al comma 9, sopprimere la lettera b);
   al comma 9, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 9, lettera
e), capoverso 3.1. sopprimere le parole: o coalizione di liste;
   al comma 15, capoverso 2) sostituire le parole: coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione con le seguenti: liste;
   al comma 17, capoverso «Art. 31» sopprimere i commi 3 e 4;
   al comma 18, lettera
b), sopprimere l'ultimo periodo;
   al comma 24, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera
c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere a-ter e a-quater;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: singole liste non collegate ovunque ricorrano con le seguenti: liste;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere la lettera d);
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c).
  In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;”;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere la lettera f);
   al comma 25, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 4;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 5, sostituire le parole: , 3 e 4 con le seguenti: e 3;
   al comma 29, lettera b), sopprimere le parole: , 4.

  Conseguentemente, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

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