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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.95. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.95.

  Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta.

  Conseguentemente:
   al comma 17, capoverso Art. 31, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   al comma 17, capoverso Art. 31, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   al comma 17, capoverso Art. 31, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   al comma 18, lettera a), premettere le parole: L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta.;
   al comma 21, lettera a), numero 2, sostituire il sottonumero 2.1) con il seguente: 2.1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza»;
   al comma 21, lettera a), numero 2, sostituire il sottonumero 2.2) con il seguente: 2.2) dopo le parole «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 21, sostituire la lettera b), con la seguente:« b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale».
   sostituire il comma 23 con il seguente: 23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale».;
   al comma 24, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
    f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 27, capoverso Art. 84, sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);
   al comma 29, lettera a), sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);
   la tabella A-bis di cui all'articolo 31, comma 3, è sostituita dalla seguente:

   

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